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Multe: Opposizione Contro Le Intimazioni Al Pagamento


1 risposta a questa discussione

#1 Dr. Praby

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Inviato 20 June 2013 - 09:11

Leggendo topic su multe & co. volevo aggiornarvi su un importante novità a riguardo.

Le forze dell'ordine non rientrano nell'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare solleciti ed intimazioni al pagamento (di cui nell’elenco di cui all’art. 26 comma 1 parte DPR 602/73).

Lo ha stabilito il Guidice di Pace di Nocera Inferiore con una sentenza che esonerava dal pagamento della sanzione un cittadino a cui la Polizia Locale aveva intimato con diverse lettere raccomandate A/R, il pagamento di una sanzione di circa € 2000 per delle infrazioni commesse 5 anni prima e quindi, oltretutto, cadute in prescrizione.

Quindi, se riceviamo una multa e successivamente anche una raccomandata con sollecito/intimazione, possiamo fare ricorso ed evitare magari anche il pagamento della sanzione.

Fonte: (rinascita.eu/index.php?action=news&id=21551#)

;)

Messaggio modificato da Dr. Praby il 20 June 2013 - 09:55


#2 Gill

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Inviato 20 June 2013 - 11:36

Visualizza MessaggioDr. Praby, il 20 June 2013 - 09:11, ha scritto:

Leggendo topic su multe & co. volevo aggiornarvi su un importante novità a riguardo. Le forze dell'ordine non rientrano nell'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare solleciti ed intimazioni al pagamento (di cui nell’elenco di cui all’art. 26 comma 1 parte DPR 602/73). Lo ha stabilito il Guidice di Pace di Nocera Inferiore con una sentenza che esonerava dal pagamento della sanzione un cittadino a cui la Polizia Locale aveva intimato con diverse lettere raccomandate A/R, il pagamento di una sanzione di circa € 2000 per delle infrazioni commesse 5 anni prima e quindi, oltretutto, cadute in prescrizione. Quindi, se riceviamo una multa e successivamente anche una raccomandata con sollecito/intimazione, possiamo fare ricorso ed evitare magari anche il pagamento della sanzione. Fonte: (rinascita.eu/index.php?action=news&id=21551#) ;)

Ciao! Aggiungo a questo sempre ''interessante'' argomento che dal 13/08/10 il verbale deve essere notificato entro 90 giorni

NOTIFICA DEL VERBALE: DAL 13/08/2010, CON LE ULTIME MODIFICHE APPORTATE AL C.D.S. ED ENTRATE IN VIGORE PROPRIO IL 13 AGOSTO 2010, LO STESSO DEVE ESSERE SPEDITO ENTRO IL 90° GIORNO DALLA DATA DELL'INFRAZIONE E NON PIU' ENTRO IL 150°.
Quando il vebale di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada, viene spedito da chi lo ha emesso, ora oltre il 90° giorno dalla data dell'infrazione, IL VERBALE E TUTTO IL PROCEDIMENTO E' NULLO.

Come verificare il rispetto dei termini previsti dall'art. 201 del C.d.S.:

il conteggio dei 90 giorni, parte dalla data dell'infrazione che deve obbligatoriamente essere indicata nel verbale e fino alla data di spedizione del verbale, risultante dal timbro postale di partenza apposto sulla raccomandata a/r.
In caso di notifica effettuata da società private locatrici di autovelox o della Polizia Stradale, dalle cui buste non risulta nessun timbro di partenza, la verifica del rispetto dei termini, può essere effettuato sul sito di Poste Italiane dove e quando, inserendo il n. della raccomandata che è apposta sul verbale ed inserendo anche una data di un paio di giorni prima dal ricevimento.


In caso di notifica oltre il 90° giorno, con un semplice ricorso al Giudice di Pace, il verbale e l'intero procedimento viene annullato al 100%.

Aggiungo anche che il termine di notifica delle multe è superato se la multa è arrivata oltre i 90 giorni; di questi il primo da contare può riferirsi al giorno stesso della contravvenzione, a quello in cui la violazione è stata accertata (ad esempio quando prima devono essere accertate le trasgressioni in caso di sinistri) oppure a quando le autorità sono risalite all’identità del conducente del mezzo.
Poiché in quest’ultimo caso gli accertatori hanno a disposizione solo una targa (e si affidano ad elenchi spesso non aggiornati agli ultimi passaggi di proprietà) la legge dispone di un iter e tempistiche differenti.

Pertanto non essendoci la contestazione immediata e dovendo risalire al proprietario tramite database ,Il giorno dell’identificazione coincide con il primo giorno del termine di notifica della multa che è eccezionalmente esteso a 100 giorni; sono proprio questi 10 giorni in più rispetto agli altri casi che creano tanta confusione e che causano il rigetto della maggior parte dei ricorsi considerati di sicura vittoria.

Consideriamo quindi circa 100 giorni il termine di notifica.
Chiaramente siamo in Italia e purtroppo visto l'enorme numero di verbali elevati e l'interesse che ruota attorno nel caso di multe è meglio attivarsi sentendo più pareri possibili, perchè come nel caso di Nocera ogni ente fa legge da se ,ci vogliono poi le spalle grosse per far fronte a tutto l'iter del caso e riuscire a farsi annullare il verbale.
Ciao Gill





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