Tratto da Smanettoni.net
La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge n° 1720, riguardante alcune modifiche del Codice della Strada, che potrebbe sconvolgere il mondo dei motociclisti.
La Camerà dovrà ancora riapprovarlo e poi passerà al Presidente della Repubblica per l’approvazione definitiva. Questo disegno di legge aggiunge all’obbligo dell’uso del casco anche l’obbligo di indossare abbigliamento tecnico quando si è su due ruote.
Per i veicoli oltre i 125 cc, diventerebbe obbligatorio l'uso di giacca tecnica e guanti, oltre al casco integrale, con moto tra i 25 e i 52 Kw bisogna avere il paraschiena integrato nella giacca mentre, sopra i 52 Kw, c’è l’obbligo della tuta o di giacca con paraschiena e pantaloni tecnici con protezioni.
Forse questo disegno di legge sembra un pò troppo esagerato, va bene proteggersi ma così forse è un pò troppo.
E per chiva lavora in città e usa la moto cosa deve fare metersi tutto l'abbigliamento idoneo per andare in ufficio?
Sicuramente se ne vedrebbero delle belle.
Art. 171 - (Dotazione di sicurezza per la conduzione di veicoli a due ruote)
1. Durante la marcia, ai conducenti, e agli eventuali passeggeri, di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare indumenti e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo di tipo omologato, in conformità con i regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa e con la normativa comunitaria.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) per i veicoli fino a 11 Kw è obbligatorio l'utilizzo del casco intergrale;
per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani, e di giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti;
d) per i veicoli oltre 52 kw è obbligatorio l'utilizzo di un casco integrale, di guanti per la protezione delle mani e di una tuta tecnica o di una giacca tecnica con paraschiena integrale e con protezioni per spalle e gomiti e di pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.
3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2, i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».
Messaggio modificato da Andrea88sp il 31 March 2010 - 16:42